Ordinanza 179/1975 (ECLI:IT:COST:1975:179)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: BONIFACIO - Redattore:  - Relatore: REALE N.
Camera di Consiglio del 22/05/1975;    Decisione  del 18/06/1975
Deposito del 03/07/1975;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  7946
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 179

ORDINANZA 18 GIUGNO 1975

Deposito in cancelleria: 3 luglio 1975.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 181 del 9 luglio 1975.

Pres. BONIFACIO - Rel. REALE

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 106 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 28 maggio 1974 dal giudice di sorveglianza del tribunale di Firenze nel procedimento per l'applicazione di misure di sicurezza nei confronti di D'Alessandro Vincenzo, iscritta al n. 346 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 277 del 23 ottobre 1974.

Udito nella camera di consiglio del 22 maggio 1975 il Giudice relatore Nicola Reale.

Ritenuto che il giudice di sorveglianza presso il tribunale di Firenze con ordinanza del 28 maggio 1974 ha sollevato, in riferimento all'art. 3, comma primo, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 106 del codice penale, nella parte in cui dispone che "agli effetti... della dichiarazione di abitualità... nel reato si tiene conto altresì delle condanne per le quali è intervenuta una causa di estinzione del reato";

he non vi è stata costituzione di parte né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che con sentenza n. 69 del 25 marzo 1975 questa Corte ha già dichiarato non fondata la questione;

che non sono stati addotti motivi nuovi né sussistono ragioni per discostarsi dalla precedente decisione.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 106 del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 3, comma primo, della Costituzione, dal giudice di sorveglianza presso il tribunale di Firenze con l'ordinanza in epigrafe e già dichiarata non fondata con sentenza n. 69 del 1975.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VTNCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere