N. 154
SENTENZA 6 GIUGNO 1975
Deposito in cancelleria: 19 giugno 1975.
Pres. BONIFACIO - Rel. OGGIONI
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio promosso con ricorso del Ministro per le finanze, delegato dal Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 18 febbraio 1975, depositato in cancelleria il 27 successivo ed iscritto al n. 7 del registro 1975, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto 25 ottobre 1973, n. 1182, dell'Assessore all'industria e commercio della Regione siciliana concernente la concessione alla società Sicilcar della gestione di un deposito di oli minerali nel Comune di Augusta.
Udito nella camera di consiglio del 5 giugno 1975 il Giudice relatore Luigi Oggioni.
Ritenuto in fatto:
A seguito del decreto 25 ottobre 1973 dell'Assessore della Regione siciliana all'industria e commercio, il Ministro delle finanze, per delega del Presidente del Consiglio dei ministri, ha sollevato conflitto di attribuzione con ricorso del 10 febbraio 1975.
Il decreto impugnato è stato revocato con decreto dello stesso Assessore regionale del 4 marzo 1975, e, di conseguenza, il Presidente del Consiglio, con atto del 4 aprile 1975, ha rinunciato al ricorso.
Considerato in diritto:
Con il ricorso indicato in epigrafe il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato conflitto di attribuzione in relazione al decreto 25 ottobre 1973, n. 1182 dell'Assessore all'industria e commercio della Regione siciliana, avente ad oggetto la concessione alla società Sicilcar della gestione di un deposito di oli minerali nel Comune di Augusta.
Nel ricorso si denunciava la violazione degli artt. 14 e 20 r.d.l. 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, in relazione agli artt. 12 del r.d.l. 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367, e 23 del Regolamento di esecuzione del predetto r.d.l., per l'omesso concerto col Ministero ricorrente in ordine all'emanazione del provvedimento impugnato.
L'Assessore regionale all'industria e commercio con decreto del 4 marzo 1975, n. 119, ha peraltro revocato il precedente provvedimento oggetto del ricorso, ed il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunziato al ricorso con fonogramma del 4 aprile 1975.
Il Presidente della Regione siciliana, con atto depositato in cancelleria il 18 aprile 1975, ha dichiarato di accettare la rinuncia del ricorso.
Pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara cessata la materia del contendere relativamente al ricorso proposto dal Ministro per le finanze, per delega del Presidente del Consiglio dei ministri, in ordine al decreto 25 ottobre 1973, n. 1182, dell'Assessore all'industria e commercio della Regione siciliana.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere