N. 144
ORDINANZA 4 GIUGNO 1975
Deposito in cancelleria: 11 giugno 1975.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 159 del 18 giugno 1975.
Pres. BONIFACIO - Rel. CRISAFULLI
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.l. 20 aprile 1974, n. 104, recante "Modifica dell'art. 538 del codice di procedura penale", promosso con ordinanza emessa il 26 aprile 1974 dalla Corte suprema di cassazione - sezione III penale - nel procedimento penale a carico di Rapisarda Giuseppe ed altro, iscritta al n. 18 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 55 del 26 febbraio 1975.
Udito nella camera di consiglio del 22 maggio 1975 il Giudice relatore Vezio Crisafulli.
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 26 aprile 1974 dalla Corte suprema di cassazione nel corso di un procedimento penale a carico di Rapisarda Giuseppe ed altro è stata sollevata, in riferimento agli artt. 24, 102 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto legge 20 aprile 1974, n. 104, recante "Modifica dell'art. 538 del codice di procedura penale";
che nessuno si è costituito in giudizio.
Considerato che la medesima questione è stata dichiarata non fondata da questa Corte con la sentenza 12 giugno 1974, n. 184, e che non vengono addotti argomenti nuovi che possano indurre a discostarsi dalla precedente decisione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto legge 20 aprile 1974, n. 104, recante "Modifica dell'art. 538 del codice di procedura penale", sollevata, in riferimento agli artt. 24, 102 e 111 della Costituzione, dalla Corte suprema di cassazione con l'ordinanza di cui in epigrafe e già dichiarata non fondata con la sentenza n. 184 del 12 giugno 1974.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere