Ordinanza 142/1975 (ECLI:IT:COST:1975:142)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: BONIFACIO - Redattore:  - Relatore: CAPALOZZA
Camera di Consiglio del 22/05/1975;    Decisione  del 04/06/1975
Deposito del 11/06/1975;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  7884
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 142

ORDINANZA 4 GIUGNO 1975

Deposito in cancelleria: 11 giugno 1975.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 159 del 18 giugno 1975.

Pres. BONIFACIO - Rel. CAPALOZZA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI- Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), promosso con ordinanza emessa il 4 maggio 1974 dal pretore di Reggio Emilia nel procedimento civile vertente tra Ghinoi Maria e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 364 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 284 del 30 ottobre 1974.

Visto l'atto di costituzione di Ghinoi Maria;

udito nella camera di consiglio del 22 maggio 1975 il Giudice relatore Enzo Capalozza.

Ritenuto che l'ordinanza in epigrafe ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 della legge 30 aprile 1969, n. 153, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui esclude che sia dovuto il trattamento minimo della pensione diretta per l'assicurazione obbligatoria INPS ai titolari di pensione di riversibilità a carico di altri fondi o gestioni speciali di previdenza;

che in questa sede vi è stata costituzione di parte e non ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che con sentenza n. 230 del 1974 di questa Corte la norma suddetta è stata dichiarata costituzionalmente illegittima.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), già dichiarato illegittimo con sentenza n. 230 del 1974.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere