Ordinanza 141/1975 (ECLI:IT:COST:1975:141)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: BONIFACIO - Redattore:  - Relatore: ASTUTI
Camera di Consiglio del 21/03/1975;    Decisione  del 04/06/1975
Deposito del 11/06/1975;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  7883
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 141

ORDINANZA 4 GIUGNO 1975

Deposito in cancelleria: 11 giugno 1975.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 159 del 18 giugno 1975.

Pres. BONIFACIO - Rel. ASTUTI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 e della tabella allegato 4 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), promosso con ordinanza emessa il 31 gennaio 1974 dal tribunale di Taranto nel procedimento civile vertente tra Monaco Orazio e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, iscritta al n. 416 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 309 del 27 novembre 1974.

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri e di costituzione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

udito nella camera di consiglio del 21 marzo 1975 il Giudice relatore Guido Astuti.

Ritenuto che con l'ordinanza di cui in epigrafe è stata sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 3 e della tabella allegato 4 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.

Considerato che con sentenza n. 206 del 27 giugno 1974 questa Corte ha dichiarato non fondata la predetta questione;

che in questa sede non sono prospettati profili nuovi, né sono addotti motivi che possano indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 e della tabella allegato 4 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), sollevata con l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, e già dichiarata non fondata con sentenza n. 206 del 27 giugno 1974.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere