N. 141
ORDINANZA 4 GIUGNO 1975
Deposito in cancelleria: 11 giugno 1975.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 159 del 18 giugno 1975.
Pres. BONIFACIO - Rel. ASTUTI
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 e della tabella allegato 4 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), promosso con ordinanza emessa il 31 gennaio 1974 dal tribunale di Taranto nel procedimento civile vertente tra Monaco Orazio e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, iscritta al n. 416 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 309 del 27 novembre 1974.
Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri e di costituzione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;
udito nella camera di consiglio del 21 marzo 1975 il Giudice relatore Guido Astuti.
Ritenuto che con l'ordinanza di cui in epigrafe è stata sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 3 e della tabella allegato 4 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.
Considerato che con sentenza n. 206 del 27 giugno 1974 questa Corte ha dichiarato non fondata la predetta questione;
che in questa sede non sono prospettati profili nuovi, né sono addotti motivi che possano indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 e della tabella allegato 4 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), sollevata con l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, e già dichiarata non fondata con sentenza n. 206 del 27 giugno 1974.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere