Ordinanza 10/1975 (ECLI:IT:COST:1975:10)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: BONIFACIO - Redattore:  - Relatore: ROCCHETTI
Camera di Consiglio del 07/11/1974;    Decisione  del 09/01/1975
Deposito del 16/01/1975;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  7598
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 10

ORDINANZA 9 GENNAIO 1975

Deposito in cancelleria: 16 gennaio 1975.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 21 del 22 gennaio 1975.

Pres. BONIFACIO - Rel. ROCCHETTI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 283 del r.d. 14 settembre 1931, n. 1175 (Testo unico per la finanza locale), nel testo modificato dall'art. 14 del d.l. 26 marzo 1948, n. 261 (Composizione della sezione speciale per i tributi locali della Giunta provinciale amministrativa), promosso con ordinanza emessa il 6 ottobre 1971 dal tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra la società Santa Sofia di Ivone Grassetto e C. e il Comune di Milano, iscritta al n. 430 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4 del 5 gennaio 1972.

Udito nella camera di consiglio del 7 novembre 1974 il Giudice relatore Ercole Rocchetti.

Ritenuto che, con l'ordinanza indicata in epigrafe è stata sollevata, in riferimento agli artt. lO1 e 108, secondo comma, della Costituzione, questione di costituzionalità dell'art. 14 del d.l. 26 marzo 1948, n. 261 che ha modificato l'art. 283 del t.u. sulla finanza locale (r.d. 14 settembre 1931, n. 1175), concernente la composizione della Giunta provinciale amministrativa - sezione speciale per i tributi locali.

Considerato che, ai fini della rilevanza, non appare ben chiarito in qual modo il giudizio sulla asserita illegittimità costituzionale della G.P.A. può influire sul giudizio - comunemente ritenuto autonomo - pendente avanti il tribunale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione al tribunale di Milano degli atti relativi all'ordinanza emessa il 6 ottobre 1971.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere