N. 70
ORDINANZA 6 MARZO 1974
Deposito in cancelleria: 13 marzo 1974.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 75 del 20 marzo 1974.
Pres. BONIFACIO - Rel. CRISAFULLI
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 116 del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736 (Disposizioni sull'assegno bancario e sull'assegno circolare), promosso con ordinanza emessa il 23 febbraio 1973 dal pretore di Iglesias nel procedimento penale a carico di Pibia Francesco, iscritta al n. 329 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 249 del 26 settembre 1973.
Udito nella camera di consiglio del 7 febbraio 1974 il Giudice relatore Vezio Crisafulli.
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 23 febbraio 1973 dal pretore di Iglesias nel procedimento penale a carico di Pibia Francesco, è stata sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 116 del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736 (disposizioni sull'assegno bancario e sull'assegno circolare);
che nessuno si è costituito in giudizio.
Considerato che la medesima questione è stata dichiarata non fondata da questa Corte con sentenza 22 novembre 1973, n. 164, in riferimento alla stessa disposizione della Costituzione e che non vengono addotti argomenti nuovi che possano indurre a discostarsi dalla precedente decisione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 116 del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736 (disposizioni sull'assegno bancario e sull'assegno circolare), sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe indicata e già dichiarata non fondata con la sentenza n. 164 del 22 novembre 1973.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere