˙ Ordinanza 69/1974 (ECLI:IT:COST:1974:69)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: BONIFACIO - Redattore:  - Relatore: CRISAFULLI
Camera di Consiglio del 07/02/1974;    Decisione  del 06/03/1974
Deposito del 13/03/1974;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  7109
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 69

ORDINANZA 6 MARZO 1974

Deposito in cancelleria: 13 marzo 1974.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 75 del 20 marzo 1974.

Pres. BONIFACIO - Rel. CRISAFULLI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 718 e 720 del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 10 aprile 1973 dal pretore di Sampierdarena nel procedimento penale a carico di Marinoni Aristide ed altri, iscritta al n. 288 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 223 del 29 agosto 1973;

2) ordinanza emessa il 13 marzo 1973 dal pretore di Sampierdarena nel procedimento penale a carico di Ferrari Alfredo ed altri, iscritta al n. 303 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 236 del 12 settembre 1973.

Udito nella camera di consiglio del 7 febbraio 1974 il Giudice relatore Vezio Crisafulli.

Ritenuto che, con ordinanze emesse il 10 aprile 1973 ed il 13 marzo 1973 dal pretore di Sampierdarena nel corso di procedimenti penali rispettivamente a carico di Marinoni Aristide ed altri e Ferrari Alfredo ed altri, sono state sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 718 e 720 del codice penale;

che nessuno si è costituito in giudizio.

Considerato che le medesime questioni sono state dichiarate non fondate da questa Corte con sentenza 27 aprile 1972, n. 80, e successivamente manifestamente infondate con ordinanza 13 dicembre 1972, n. 194, in riferimento alla stessa disposizione della Costituzione e che non vengono addotti argomenti nuovi che possano indurre a discostarsi dalle precedenti decisioni.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 718 e 720 del codice penale, sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe indicate e già dichiarate non fondate con la sentenza n. 80 del 27 aprile 1972 e manifestamente infondate con l'ordinanza n. 194 del 13 dicembre 1972.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale Palazzo della Consulta il 6 marzo 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere