˙ Ordinanza 61/1974 (ECLI:IT:COST:1974:61)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: BONIFACIO - Redattore:  - Relatore: OGGIONI
Camera di Consiglio del 07/02/1974;    Decisione  del 22/02/1974
Deposito del 06/03/1974;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  7098
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 61

ORDINANZA 22 FEBBRAIO 1974

Deposito in cancelleria: 6 marzo 1974.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 69 del 13 marzo 1974.

Pres. BONIFACIO - Rel. OGGIONI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 665 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa l'11 giugno 1973 dal pretore di Firenze nel procedimento civile Vertente tra Argenziano Gennaro e Frassinelli Sanzio, iscritta al n. 322 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 249 del 26 settembre 1973.

Udito nella camera di consiglio del 7 febbraio 1974 il Giudice relatore Luigi Oggioni.

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 665 codice di procedura civile, per preteso contrasto con l'art. 24 della Costituzione, assumendosi la violazione del diritto di difesa che deriverebbe dalla limitazione probatoria a carico del conduttore prevista dalla norma impugnata nei giudizi per convalida di sfratto.

Considerato che identica questione è stata dichiarata non fondata con la sentenza n. 94 del 14 giugno 1973;

che non sono stati prospettati argomenti nuovi o tali da indurre la Corte a modificare la precedente pronunzia.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi a questa Corte.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 665 del codice di procedura civile, già dichiarata non fondata con la sentenza n. 94 del 14 giugno 1973.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere