N. 6
ORDINANZA 9 GENNAIO 1974
Deposito in cancelleria: 14 gennaio 1974.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 15 del 16 gennaio 1974.
Pres. BONIFACIO - Rel. OGGIONI
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 304, 398 e 409 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 23 aprile 1971 dal pretore di Agropoli nel procedimento penale a carico di Bercini Giancarlo, iscritta al n. 240 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 184 del 21 luglio 1971.
Udito nella camera di consiglio del 6 dicembre 1973 il Giudice relatore Luigi Oggioni.
Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe è stata sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 304, 398 e 409 del codice di procedura penale, nelle parti in cui, rispettivamente, consentono al pretore che non compia atti istruttori, di emettere decreto di citazione a giudizio senza comunicare avviso di procedimento all'imputato, senza invitarlo a designare un difensore di fiducia e senza interrogarlo previamente sul fatto oggetto dell'imputazione.
Considerato che questioni identiche sono state già dichiarate infondate con le sentenze n. 33 del 1966 e n. 46 del 1967, per quanto riguarda l'emissione del decreto di citazione a giudizio senza interrogatorio, e n. 197 del 1972, per quanto riguarda l'omissione dell'avviso di procedimento e dell'invito a nominare un difensore;
che non sono stati addotti né sussistono motivi per discostarsi dalle dette decisioni.
Visti gli artt. 26, seconda comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 304, 398 e 409 del codice di procedura penale, sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe in riferimento all'art. 24 della Costituzione, e già dichiarata non fondata con le sentenze n. 33 del 20 aprile 1966, n. 46 del 12 aprile 1967 e n. 197 del 14 dicembre 1972.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.
LUIGI BROSIO - Cancelliere