˙ Ordinanza 52/1974 (ECLI:IT:COST:1974:52)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: BONIFACIO - Redattore:  - Relatore: CAPALOZZA
Camera di Consiglio del 07/02/1974;    Decisione  del 21/02/1974
Deposito del 27/02/1974;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  7071
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 52

ORDINANZA 21 FEBBRAIO 1974

Deposito in cancelleria: 27 febbraio 1974.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 62 del 6 marzo 1974.

Pres. BONIFACIO - Rel. CAPALOZZA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 164, quinto comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 21 dicembre 1972 dal pretore di Lauro nel procedimento penale a carico di Venezia Pasquale, iscritta al n. 82 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 119 del 9 maggio 1973.

Udito nella camera di consiglio del 7 febbraio 1974 il Giudice relatore Enzo Capalozza.

Ritenuto che l'ordinanza indicata in epigrafe propone questione di legittimità costituzionale dell'art. 164, ultimo comma, del codice penale (aggiunto al testo originario dalla legge 24 aprile 1962, n. 191), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, in quanto limita la introdotta disciplina della sospensione condizionale per una nuova condanna a pena detentiva al caso che la sospensione sia stata già ordinata per una precedente condanna a pena pecuniaria.

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 95 del 1973, ha dichiarato non fondata la questione;

che non vengono prospettati profili nuovi né addotti argomenti e motivi tali da indurre la Corte a modificare la sua giurisprudenza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi a questa Corte.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 164, quinto comma, del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe e già dichiarata non fondata con la sentenza n. 95 del 14 giugno 1973.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere