˙ Ordinanza 51/1974 (ECLI:IT:COST:1974:51)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: BONIFACIO - Redattore:  - Relatore: VOLTERRA
Camera di Consiglio del 24/01/1974;    Decisione  del 21/02/1974
Deposito del 27/02/1974;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  7070
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 51

ORDINANZA 21 FEBBRAIO 1974

Deposito in cancelleria: 27 febbraio 1974.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 62 del 6 marzo 1974.

Pres. BONIFACIO - Rel. VOLTERRA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 781 del codice civile, promosso con ordinanza emessa l'8 marzo 1973 dal tribunale di Trento nel procedimento civile vertente tra Bertagnoli Adolfo e Covi Elisa, iscritta al n. 240 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 205 dell'8 agosto 1973.

Udito nella camera di consiglio del 24 gennaio 1974 il Giudice relatore Edoardo Volterra.

Ritenuto che con ordinanza emessa dal tribunale di Trento l'8 marzo 1973 è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 781 del codice civile in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Considerato che identica questione è stata già risolta da questa Corte con la sentenza n. 91 del 1973 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma denunziata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe, dell'art. 781 del codice civile, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 91 del 14 giugno 1973.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere