˙ Ordinanza 37/1974 (ECLI:IT:COST:1974:37)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: BONIFACIO - Redattore:  - Relatore: OGGIONI
Camera di Consiglio del 10/01/1974;    Decisione  del 05/02/1974
Deposito del 13/02/1974;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  7050
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 37

ORDINANZA 5 FEBBRAIO 1974

Deposito in cancelleria: 13 febbraio 1974.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 48 del 20 febbraio 1974.

Pres. BONIFACIO - Rel. OGGIONI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 665 del codice di procedura civile, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 27 dicembre 1972 dal pretore di Saronno nel procedimento civile vertente tra Catanzaro Giuseppe e Patri' Liboria, iscritta al n. 137 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 140 del 30 maggio 1973;

2) ordinanza emessa il 28 febbraio 1973 dal pretore di Verona nel procedimento civile vertente tra Zamboni Osvaldo e Dalla Vecchia Giancarlo, iscritta al n. 159 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 169 del 4 luglio 1973.

Udito nella camera di consiglio del 10 gennaio 1974 il Giudice relatore Luigi Oggioni.

Ritenuto che, con le ordinanze in epigrafe, è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 665 del codice di procedura civile per preteso contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, assumendosi la violazione del principio di eguaglianza e del diritto di difesa che deriverebbe dalla limitazione probatoria a carico del conduttore prevista dalla norma impugnata nei giudizi di convalida di sfratto;

che le due cause, aventi il medesimo oggetto, vanno riunite e decise con unica pronunzia.

Considerato che questa Corte con la sentenza n. 94 del 14 giugno 1973, ha dichiarato infondate questioni identiche a quelle sopra richiamate;

che non sono stati addotti argomenti nuovi o tali da indurre la Corte a modificare la precedente pronunzia.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi avanti a questa Corte.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 665 del codice di procedura civile, proposta con le ordinanze in epigrafe, già dichiarata non fondata con sentenza n. 94 del 14 giugno 1973.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZÌ- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere