Sentenza  301/1974 (ECLI:IT:COST:1974:301)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: BONIFACIO - Redattore:  - Relatore: ASTUTI
Camera di Consiglio del 21/11/1974;    Decisione  del 19/12/1974
Deposito del 27/12/1974;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  7578
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 301

SENTENZA 19 DICEMBRE 1974

Deposito in cancelleria: 27 dicembre 1974.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 3 del 3 gennaio 1975.

Pres. BONIFACIO - Rel. ASTUTI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni presso le pubbliche Amministrazioni e le aziende private), promosso con ordinanza emessa il 2 maggio 1973 dal pretore di Mantova nel procedimento penale a carico di Bellini Giancarlo, iscritta al n. 30 1 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 236 del 12 settembre 1973.

Udito nella camera di consiglio del 21 novembre 1974 il Giudice relatore Guido Astuti.

Ritenuto in fatto:

Il pretore di Mantova in un procedimento penale a carico di Giancarlo Bellini, datore di lavoro privato, accogliendo l'eccezione proposta dal difensore dell'imputato, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma secondo, della legge 2 aprile 1968, n. 482, recante la "disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche Amministrazioni e le aziende private".

Nel giudizio di legittimità costituzionale non vi è stata costituzione di parti private, né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto:

Con l'ordinanza di rinvio, emessa nel corso di un procedimento penale per contravvenzione agli artt. 11 e 23 della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche Amministrazioni e le aziende private), il giudice a quo ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, secondo comma, della legge citata, "nella parte in cui prevede sanzioni penali solo a carico dei privati datori di lavoro e non anche a carico degli enti pubblici", che al pari dei privati hanno l'obbligo di assumere un certo numero di invalidi civili o del lavoro, "creandosi in tal modo disparità di trattamento nei confronti di soggetti ugualmente tenuti all'onere della assunzione obbligatoria".

La questione così prospettata deve dichiararsi inammissibile, per manifesto difetto di rilevanza ai fini della decisione del giudizio a quo, nel quale è imputato per contravvenzione alla legge n. 482 del 1968 un imprenditore privato. Non è infatti posta in dubbio la legittimità della disposizione per quanto attiene alla fattispecie normativa che è oggetto della sanzione penale, applicabile nel caso concreto, ma viene denunziata una lacuna della disciplina sanzionatoria rispetto alla ipotesi di contravvenzione imputabile ad un ente pubblico. È pertanto evidente che una eventuale declaratoria di illegittimità della disposizione, nella parte in cui non prevede sanzioni nei confronti degli enti pubblici, non potrebbe avere alcuna influenza sulla decisione del giudizio. Conclusione, questa, conforme a numerosi precedenti della Corte.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità dell'art. 23, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche Amministrazioni e le aziende private), sollevata con l'ordinanza di cui in epigrafe in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere