Ordinanza 292/1974 (ECLI:IT:COST:1974:292)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: BONIFACIO - Redattore:  - Relatore: ROSSI
Camera di Consiglio del 21/11/1974;    Decisione  del 19/12/1974
Deposito del 27/12/1974;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  7556
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 292

ORDINANZA 19 DICEMBRE 1974

Deposito in cancelleria: 27 dicembre 1974.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 3 del 3 gennaio 1975.

Pres. BONIFACIO - Rel. ROSSI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, secondo comma, ed 8, ultimo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212 (Norme per la disciplina della propaganda elettorale), promosso con ordinanza emessa il 21 novembre 1972 dal pretore di Ronciglione nel procedimento penale a carico di Simeoni Francesco, iscritta al n. 95 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 126 del 16 maggio 1973.

Udito nella camera di consiglio del 21 novembre 1974 il Giudice relatore Paolo Rossi.

Ritenuto che l'ordinanza in epigrafe citata ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, secondo comma, ed 8, ultimo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212, in riferimento alla libertà di manifestazione del pensiero e di stampa (art. 21, primo e secondo comma, Cost.).

Considerato che la medesima questione è stata dichiarata non fondata da questa Corte con sentenza n. 48 del 1964 in riferimento agli stessi principi costituzionali;

che gli argomenti addotti non presentano carattere di sostanziale novità e trovano quindi piena confutazione nell'ampia motivazione svolta nella suddetta decisione di questa Corte.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, secondo comma, ed 8, ultimo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212 (Norme per la disciplina della propaganda elettorale), sollevata, in riferimento all'art. 21, primo e secondo comma, della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe indicata, e già dichiarata non fondata con sentenza di questa Corte n. 48 del 1964. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere