Ordinanza 283/1974 (ECLI:IT:COST:1974:283)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: BONIFACIO - Redattore:  - Relatore: AMADEI
Camera di Consiglio del 21/11/1974;    Decisione  del 05/12/1974
Deposito del 11/12/1974;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  7531
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 283

ORDINANZA 5 DICEMBRE 1974

Deposito in cancelleria: 11 dicembre 1974.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 331 del 18 dicembre 1974.

Pres. BONIFACIO - Rel. AMADEI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 409 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 17 maggio 1973 dal pretore di Milazzo nel procedimento penale a carico di Formica Giuseppe, iscritta al n. 270 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 223 del 29 agosto 1973.

Udito nella camera di consiglio del 21 novembre 1974 il Giudice relatore Leonetto Amadei.

Ritenuto che, con l'ordinanza indicata in epigrafe, è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 409 del codice di procedura penale, nella parte in cui prescrive la nomina del difensore d'ufficio all'imputato da parte del pretore nel decreto di citazione a giudizio, senza il preventivo avviso ad esso imputato per la nomina di un difensore di fiducia, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Considerato che questione identica è stata già dichiarata infondata con la sentenza n. 197 del 1972 e manifestamente infondata con ordinanza n. 6 del 1974, in considerazione della natura speciale del procedimento penale dinanzi al pretore (sent. n. 16 del 1970);

che non sono stati addotti né sussistono motivi perché la Corte debba discostarsi dal proprio orientamento giurisprudenziale.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 409 del codice di procedura penale, sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere