N. 282
ORDINANZA 5 DICEMBRE 1974
Deposito in cancelleria: 11 dicembre 1974.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 331 del 18 dicembre 1974.
Pres. BONIFACIO - Rel. AMADEI
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 506 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 24 gennaio 1973 dal pretore di Mantova nel procedimento penale a carico di Turazza Ferruccio, iscritta al n. 128 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 133 del 23 maggio 1973.
Udito nella camera di consiglio del 21 novembre 1974 il Giudice relatore Leonetto Amadei.
Ritenuto che, con l'ordinanza in epigrafe, l'incostituzionalità dell'art. 506 del codice di procedura penale viene prospettata sotto il profilo che la emissione del decreto penale di condanna senza la preventiva comunicazione giudiziaria all'imputato con indicazione delle norme di legge violate e della data del fatto addebitato con invito ad esercitare la facoltà di nominare un difensore (art. 304 del codice penale modificato dall'art. 3 della legge 15 dicembre 1972, n. 773) determinerebbe una disparità di trattamento con coloro contro i quali si procede con rito normale, con conseguente violazione del principio di eguaglianza (art. 3 della Costituzione) nonché del diritto di difesa (art. 24, secondo comma, della Costituzione).
Considerato che la stessa questione è stata dichiarata non fondata da questa Corte con la sentenza 29 dicembre 1972, n. 197, in riferimento agli stessi articoli della Costituzione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 506 del codice di procedura penale, sollevata dal pretore di Mantova in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere