Ordinanza 278/1974 (ECLI:IT:COST:1974:278)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: BONIFACIO - Redattore:  - Relatore: ROSSI
Camera di Consiglio del 21/11/1974;    Decisione  del 05/12/1974
Deposito del 11/12/1974;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  7526
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 278

ORDINANZA 5 DICEMBRE 1974

Deposito in cancelleria: 11 dicembre 1974.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 331 del 18 dicembre 1974.

Pres. BONIFACIO - Rel. ROSSI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 199 bis del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 7 novembre 1973 dalla Corte di appello di Catanzaro nel procedimento penale a carico di Lopreiato Nicola, iscritta al n. 436 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15 del 16 gennaio 1974.

Udito nella camera di consiglio del 21 novembre 1974 il Giudice relatore Paolo Rossi.

Ritenuto che l'ordinanza in epigrafe indicata ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 199 bis c.p.p. in riferimento agli artt. 3,112 e 102 della Costituzione.

Considerato che l'unico aspetto nuovo della questione - già dichiarata non fondata da questa Corte con sentenza n. 155 del 1974 - attiene alla pretesa "usurpazione di funzioni giurisdizionali" ad opera del cancelliere, per l'obbligo impostogli di far notificare all'imputato la dichiarazione di impugnazione del pubblico ministero.

Ritenuto che appare ictu oculi insussistente la violazione dell'art. 102, primo comma, della Costituzione, non potendo essere configurato come esercizio della funzione giurisdizionale riservata ai magistrati il compito del cancelliere di provvedere a far notificare un atto di impugnazione;

che le incongruità della disciplina impugnata potranno essere eventualmente eliminate in sede di riforma del codice di procedura penale, cui è stato delegato il Governo con legge 3 aprile 1974, n. 108.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 199 bis del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 112 e 102 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe indicata.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere