Ordinanza 261/1974 (ECLI:IT:COST:1974:261)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: BONIFACIO - Redattore:  - Relatore: CRISAFULLI
Camera di Consiglio del 03/10/1974;    Decisione  del 07/11/1974
Deposito del 12/11/1974;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  7493
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 261

ORDINANZA 7 NOVEMBRE 1974

Deposito in cancelleria: 12 novembre 1974.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 296 del 13 novembre 1974.

Pres. BONIFACIO - Rel. CRISAFULLI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 10 dicembre 1970, n 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), promosso con ordinanza emessa il 19 giugno 1973 dalla Corte d'appello di Milano nel procedimento civile vertente tra Grandi Franco e Clerici Anna, iscritta al n. 421 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2 del 2 gennaio 1974.

Visto l'atto di costituzione di Clerici Anna;

udito nella camera di consiglio del 3 ottobre 1974 il Giudice relatore Vezio Crisafulli.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 19 giugno 1973 dalla Corte d'appello di Milano nel corso di un procedimento civile tra Grandi Franco e Clerici Anna è stata sollevata, in relazione agli artt. 7 e 138 della Costituzione e con riferimento all'art. 34 del Concordato tra l'Italia e la Santa Sede, reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810, ed agli artt. 5 e 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847 (erroneamente scambiata nel dispositivo dell'ordinanza con la legge da ultimo indicata), questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 10 dicembre 1970, n. 898, recante "Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio";

che si è costituita in giudizio innanzi a questa Corte la signora Clerici Anna, con deduzioni depositate il 20 dicembre 1973, nelle quali conclude chiedendo che la Corte si pronunci sulla questione di legittimità delle norme di legge ordinaria impugnate, con riferimento alle norme costituzionali richiamate nell'ordinanza di rimessione.

Considerato che identiche questioni sono state dichiarate non fondate da questa Corte con la sentenza 6 dicembre 1973, n. 176, e manifestamente infondate con l'ordinanza 2 maggio 1974, n. 127, e che non vengono addotti argomenti nuovi che possano indurre a discostarsi dalle precedenti decisioni.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 10 dicembre 1970, n. 898, recante "Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio", sollevata in riferimento agli artt. 7 e 138 della Costituzione dalla Corte di appello di Milano con l'ordinanza di cui in epigrafe e già dichiarata non fondata con la sentenza n. 176 del 1973 e manifestamente infondata con l'ordinanza n. 127 del 1974.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo. della Consulta, il 7 novembre 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVAN NI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere