Ordinanza 253/1974 (ECLI:IT:COST:1974:253)
Giudizio:  GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente: BONIFACIO - Redattore:  - Relatore: CRISAFULLI
Camera di Consiglio del 26/06/1974;    Decisione  del 10/07/1974
Deposito del 23/07/1974;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  7466
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 253

ORDINANZA 10 LUGLIO 1974

Deposito in cancelleria: 23 luglio 1974.

Pres. BONIFACIO - Rel. CRISAFULLI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sulle istanze di sospensione dell'esecuzione degli atti che hanno determinato i conflitti di attribuzione sollevati dalla Regione Friuli-Venezia Giulia con i ricorsi notificati il 15 maggio 1974, depositati in cancelleria il 20 successivo ed iscritti ai nn. 5 e 6 del registro 1974: ordinanze 4 aprile 1974, n. 19, e 23 aprile 1974, n. 23, con le quali il tribunale amministrativo regionale ha sospeso i provvedimenti del sindaco di Tavagnacco e della Giunta regionale del F.-V.G. che avevano rispettivamente, revocato e annullato l'autorizzazione concessa a Battistini Luigia per l'apertura di supermercato nel territorio del Comune di Tavagnacco.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1974 il Giudice relatore Vezio Crisafulli;

uditi l'avv. Gaspare Pacia, per la Regione Friuli-Venezia Giulia, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che con ricorso notificato il 15 maggio 1974 e depositato il 20 maggio successivo il Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza 4 aprile 1974, n. 19, con la quale il tribunale amministrativo regionale di Trieste aveva sospeso l'esecuzione del provvedimento di revoca da parte del sindaco di Tavagnacco di un'autorizzazione, precedentemente concessa, all'apertura di un supermercato, in mancanza del prescritto nulla osta dell'amministrazione regionale;

che la Regione ricorrente ha chiesto anche, incidentalmente, la sospensione dell'atto giurisdizionale impugnato, assumendo che esso, nel consentire l'apertura del predetto esercizio commerciale, renderebbe concretamente possibile una situazione penalmente illecita, ai sensi dell'art. 39 della legge 11 giugno 1971, n. 426, recante "Disciplina del commercio", pregiudicando altresì una tempestiva formazione degli strumenti urbanistici e di insediamento territoriale;

che la stessa Regione, con altro ricorso in pari data notificato e depositato, ha sollevato un secondo conflitto di attribuzione, chiedendo con analoga motivazione anche l'annullamento e la sospensione dell'ordinanza 23 aprile 1974, n. 23, con la quale lo stesso tribunale amministrativo regionale aveva sospeso l'esecuzione del provvedimenti di annullamento. da parte della Giunta regionale: della autorizzazione, precedentemente concessa dal sindaco di Tavagnacco senza il prescritto nulla osta regionale, all'apertura di un supermercato;

che in entrambi i giudizi innanzi a questa Corte si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, chiedendo la reiezione dei ricorsi e delle domande incidentali di sospensione;

che i due giudizi, vertendo sulla stessa materia, vanno riuniti e possono essere decisi congiuntamente.

Considerato che non sussistono le gravi ragioni addotte per indurre la Corte a disporre l'invocata sospensione dei due provvedimenti giurisdizionali impugnati ;

Visti l'art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 28 delle Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata ogni decisione sull'ammissibilità del conflitto e sulle questioni di merito con esso sollevate;

rigetta le istanze di sospensione delle ordinanze 4 aprile 1974, n. 19, e 23 aprile 1974, n. 23, del tribunale amministrativo regionale di Trieste, presentate dal Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia con i ricorsi di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere