˙ Ordinanza 23/1974 (ECLI:IT:COST:1974:23)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: BONIFACIO - Redattore:  - Relatore: CAPALOZZA
Camera di Consiglio del 10/01/1974;    Decisione  del 24/01/1974
Deposito del 30/01/1974;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  7025
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 23

ORDINANZA 24 GENNAIO 1974

Deposito in cancelleria: 30 gennaio 1974.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 35 del 6 febbraio 1974.

Pres. BONIFACIO - Rel. CAPALOZZA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Dott. GIUSEPPE VERZÌ- Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 164, quarto comma, del codice penale, in relazione al secondo comma, n. 1, dello stesso articolo, promosso con ordinanza emessa il 15 dicembre 1972 dal tribunale di Ferrara nel procedimento penale a carico di Gallerani Antonio ed altri, iscritta al n. 223 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 198 del 1 agosto 1973.

Udito nella camera di consiglio del 10 gennaio 1974 il Giudice relatore Enzo Capalozza.

Ritenuto che nel procedimento penale a carico di Antonio Gallerani ed altri, con ordinanza 15 dicembre 1972 del tribunale di Ferrara, è stata sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'articolo 164, quarto comma, del codice penale, in relazione al secondo comma, n. 1, dello stesso articolo, nella parte in cui preclude al condannato a pena detentiva la possibilità di fruire del beneficio della sospensione condizionale della pena, qualora egli abbia già ottenuto il beneficio per una condanna a pena detentiva contravvenzionale (arresto).

Considerato che, rispetto al medesimo art. 3 Cost., la questione è stata dichiarata non fondata con la sentenza n. 95 del 1973 di questa Corte;

che non vengono addotti argomenti né profili nuovi, tali da indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 164, quarto comma, del codice penale, in relazione al secondo comma, n. 1, dello stesso articolo, sollevata con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, e già dichiarata non fondata con la sentenza n. 95 del 1973.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere