˙ Ordinanza 22/1974 (ECLI:IT:COST:1974:22)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: BONIFACIO - Redattore:  - Relatore: CAPALOZZA
Camera di Consiglio del 10/01/1974;    Decisione  del 24/01/1974
Deposito del 30/01/1974;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  7024
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 22

ORDINANZA 24 GENNAIO 1974

Deposito in cancelleria: 30 gennaio 1974.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 35 del 6 febbraio 1974.

Pres. BONIFACIO - Rel. CAPALOZZA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Dott. GIUSEPPE VERZÌ- Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 341 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 17 novembre 1972 dal pretore di Bologna nel procedimento penale a carico di Morotti Gabriele, iscritta al n. 226 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 198 del 1 agosto 1973.

Udito nella camera di consiglio del 10 gennaio 1974 il Giudice relatore Enzo Capalozza.

Ritenuto che, con ordinanza 17 novembre 1972, il pretore di Bologna, nel procedimento penale a carico di Gabriele Morotti, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 341 del codice penale, in riferimento agli artt. 1 e 3 della Costituzione.

Considerato che, rispetto ai medesimi artt. 1 e 3 Cost. (ed anche ad altri) la questione è stata dichiarata non fondata con la sentenza n. 165 del 1972 di questa Corte (che ha fatto richiamo pure alla precedente sentenza n. 109 del 1968) e, poi, ripetute volte, manifestamente infondata (vedansi le ordinanze nn. 6, 61 e 80 e le sentenze nn. 95 e 133 del 1973);

che non vengono addotti argomenti né profili nuovi, tali da indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 341 del codice penale, sollevata con ordinanza 17 novembre 1972 dal pretore di Bologna, in riferimento agli artt. 1 e 3 della Costituzione, già dichiarata non fondata con la sentenza n. 165 del 1972 e manifestamente infondata con le ordinanze nn. 6, 61 e 80 e con le sentenze nn. 95 e 133 del 1973.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZÌ- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere