Sentenza  215/1974 (ECLI:IT:COST:1974:215)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: BONIFACIO - Redattore:  - Relatore: ROCCHETTI
Camera di Consiglio del 30/05/1974;    Decisione  del 27/06/1974
Deposito del 09/07/1974;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  7386
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 215

SENTENZA 27 GIUGNO 1974

Deposito in cancelleria: 9 luglio 1974.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 187 del 17 luglio 1974.

Pres. BONIFACIO - Rel. ROCCHETTI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. EZIOISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 170, secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con l'ordinanza emessa il 30 giugno 1971 dal giudice istruttore del tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di Moro Cosimo, iscritta al n. 230 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 201 del 2 agosto 1972.

Udito nella camera di consiglio del 30 maggio 1974 il Giudice relatore Ercole Rocchetti.

Ritenuto in fatto:

Con ordinanza emessa il 30 giugno 1971 nel procedimento penale a carico di Moro Cosimo, il giudice istruttore del tribunale di Milano ha proposto questione di legittimità costituzionale, con riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 170, secondo comma, del codice di procedura penale, che stabilisce le modalità delle notificazioni all'imputato irreperibile.

Secondo il giudice a quo, il sistema attuale, per cui le notificazioni all'irreperibile si eseguono nella cancelleria dell'ufficio procedente, non è idoneo a cagione della indeterminatezza per il destinatario del luogo in cui esse sono eseguite, a portare l'imputato a conoscenza del processo. Per evitare che la notificazione all'irreperibile si risolva in una finzione, che vanifica il diritto di difesa personale, e per rendere meno illusoria la presunzione di conoscenza da parte dell'imputato, sarebbe necessario "quanto meno determinare a priori il luogo della notificazione, in base a criteri che l'imputato possa conoscere in anticipo e utilizzare, in una eventuale semplice ricerca, con la sicurezza di venire a conoscenza di ogni pendenza a suo carico".

In sostanza, il giudice istruttore del tribunale di Milano ritiene che il sistema di notificazione previsto dall'art. 170 faccia venire meno anche quelle minime possibilità di presa di conoscenza, che un sistema di notifica in un luogo predeterminato potrebbe consentire, senza che la scelta del primo sistema sia imposta al legislatore dalla necessità di garantire l'esercizio della giurisdizione.

Nessuno è comparso davanti a questa Corte e il procedimento ha avuto luogo nelle forme di cui all'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Considerato in diritto:

1. - Prima di ordinare che la notificazione di un mandato di comparizione venisse effettuata con il rito previsto per gli imputati irreperibili, il giudice istruttore del Tribunale di Milano ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 170 c.p.p., in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione.

Il giudice a quo non contesta il punto di vista più volte espresso dalla Corte circa la legittimità di quella forma di notificazione, intesa come ultimo e necessario strumento processuale volto a impedire che la irreperibilità dell'imputato possa paralizzare l'esercizio della giurisdizione penale e con essa la tutela della società contro il delitto (cfr. sent. nn. 117 del 1970 e 54 del 1971), ma osserva che, prima di procedervi, si debba fare tutto quanto è possibile per portare a conoscenza dell'imputato o indiziato di reato la notizia dell'esistenza del procedimento penale che lo riguarda.

E poiché questa esigenza non potrebbe considerarsi soddisfatta con il deposito dell'atto da notificare nella cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario nel quale si procede, il giudice ritiene che potrebbe essere più efficace la notificazione degli atti in un altro luogo, previamente indicato dalla legge, come quello degli uffici del comune di nascita dell'imputato. Tale luogo, per essere unico e predeterminato, consentirebbe una possibilità di ricerca anche a chi non ha alcuna idea della eventuale esistenza di un'azione penale promossa contro di lui e della quale comunque non potrebbe informarsi indagando in ciascuna delle sedi giudiziarie della Repubblica.

2. - La questione non è fondata.

A prescindere dalla macchinosità e dalla scarsa efficacia del sistema proposto, che funzionerebbe solo se ogni cittadino, pur non avendo motivo di supporlo, richiedesse al comune di nascita periodiche notizie sulla sua eventuale condizione di imputato, va posto in rilievo che non può essere addossato allo Stato un ulteriore onere nei confronti di chi, col suo comportamento volontario, ha posto in essere una si tuazione da cui possono derivare quelle conseguenze che lamenta il giudice a quo.

Non va infatti dimenticato che l'imputato diventa "irreperibile" per effetto della sua negligenza, evitando di curare quegli adempimenti formali prescritti dalle norme sull'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente di cui all'art. 2 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e all'art. 11 del relativo regolamento approvato con il d.P.R. 31 gennaio 1958, n. 136.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 170 del codice di procedura penale, proposta dal giudice istruttore del tribunale di Milano con ordinanza emessa il 30 giugno 1971, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZÌ - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere