Ordinanza 209/1974 (ECLI:IT:COST:1974:209)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: BONIFACIO - Redattore:  - Relatore: VERZI'
Camera di Consiglio del 16/05/1974;    Decisione  del 27/06/1974
Deposito del 04/07/1974;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  7379
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 209

ORDINANZA 27 GIUGNO 1974

Deposito in cancelleria: 4 luglio 1974.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 180 del 10 luglio 1974.

Pres. BONIFACIO - Rel. VERZÌ

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2237, secondo e terzo comma, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 20 novembre 1972 dalla Corte d'appello di Roma nel procedimento civile vertente tra Vitale Maurizio e la società Ars Medica, iscritta al n. 392 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 294 del 14 novembre 1973.

Udito nella camera di consiglio del 16 maggio 1974 il Giudice relatore Giuseppe Verzì.

Ritenuto che con ordinanza 20 novembre 1972 (pervenuta a questa Corte il 3 ottobre 1973) emessa nel procedimento civile vertente tra Vitale Maurizio e la società p.a. "Ars Medica" la Corte di appello di Roma ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2237, secondo e terzo comma, del codice civile in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

che secondo la citata ordinanza le norme contenute nei menzionati commi dell'art. 2237 del codice civile contrasterebbero con l'art. 3 della Costituzione, in quanto dispongono che il professionista può recedere dal contratto solo per giusta causa e in modo da evitare pregiudizio al cliente, mentre consente a quest'ultimo di porre fine al rapporto ad nutum, con il solo obbligo di corrispondere al professionista il compenso per l'opera svolta e l'importo delle spese sostenute.

Considerato che la questione, prospettata negli stessi termini dell'ordinanza 17 dicembre 1969 del pretore di Postiglione (ordinanza cui fa riferimento anche la Corte di appello di Roma), è stata già dichiarata da questa Corte non fondata con la sentenza n. 25 del 1974.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2237, secondo e terzo comma, del codice civile, proposta in riferimento all'art. 3 della Costituzione dall'ordinanza 20 novembre 1972 della Corte di appello di Roma.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere