Ordinanza 195/1974 (ECLI:IT:COST:1974:195)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: BONIFACIO - Redattore:  - Relatore: REALE N.
Camera di Consiglio del 30/05/1974;    Decisione  del 14/06/1974
Deposito del 26/06/1974;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  7358
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 195

ORDINANZA 14 GIUGNO 1974

Deposito in cancelleria: 26 giugno 1974.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 173 del 3 luglio 1974.

Pres. BONIFACIO - Rel. REALE

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 625 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 1 dicembre 1972 dal tribunale di Pisa nel procedimento penale a carico di Zanobini Dino ed altri, iscritta al n. 191 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 198 del 1 agosto 1973.

Udito nella camera di consiglio del 30 maggio 1974 il Giudice relatore Nicola Reale.

Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe, emessa il 1 dicembre 1972, il tribunale di Pisa ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 27, 32, 38, 41 e 42 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 625 del codice penale, nella parte in cui, per le circostanze aggravanti in esso contemplate, determina la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato, escludendo così in applicazione del disposto dell'art. 69, quarto comma, cod. pen., la possibilità di operare il giudizio di equivalenza o di prevalenza nel caso di contemporaneo concorso di circostanze attenuanti;

che nel giudizio innanzi a questa Corte non vi è stata costituzione di parte né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che in pendenza del giudizio di legittimità costituzionale è sopravvenuto il decreto legge 11 aprile 1974, n. 99 (entrato in vigore il successivo giorno 12 aprile), il quale nell'art. 6 ha sostituito il quarto comma dell'art. 69 cod. pen. con una disposizione che prevede espressamente l'applicabilità delle norme sul concorso di circostanze aggravanti e attenuanti anche alle circostanze per le quali la legge determini la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato;

che lo stesso decreto-legge ha, con l'art. 7, abrogato l'ultimo comma dell'art. 69 del codice penale;

che occorre, conseguentemente, che il giudice di merito esamini se sussista tuttora la rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale, le quali ancorché riguardino testualmente il solo art. 625 cod. pen., tuttavia, stando alla motivazione della stessa ordinanza, sono state sollevate sul presupposto che detta norma, in correlazione con quella dell'ormai abrogato testo dell'art. 69, quarto e quinto comma, renderebbe inapplicabili le disposizioni contenute nei precedenti commi dello stesso art. 69 sul concorso delle circostanze.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al tribunale di Pisa.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZÌ - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOADO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere