Ordinanza 182/1974 (ECLI:IT:COST:1974:182)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: BONIFACIO - Redattore:  - Relatore: BENEDETTI
Camera di Consiglio del 16/05/1974;    Decisione  del 12/06/1974
Deposito del 19/06/1974;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  7328
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 182

ORDINANZA 12 GIUGNO 1974

Deposito in cancelleria: 19 giugno 1974.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 167 del 26 giugno 1974.

Pres. BONIFACIO - Rel. BENEDETTI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 341 e 132 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 4 giugno 1973 dal pretore di Fiorenzuola d'Arda nel procedimento penale a carico di Mazza Livio, iscritta al n. 298 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 236 del 12 settembre 1973.

Udito nella camera di consiglio del 16 maggio 1974 il Giudice relatore Giovanni Battista Benedetti.

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il pretore di Fiorenzuola d'Arda ha sollevato la questione di legittimità costituzionale degli artt. 341 e 132 del codice penale, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, sul rilievo che l'elevatezza del minimo edittale della pena detentiva, stabilito dalla prima norma per il delitto di oltraggio, e la mancata previsione di una pena pecuniaria da poter irrogare in alternativa a quella detentiva nonché il disposto della seconda norma che impone al giudice di applicare la pena nei limiti fissati dalla legge comporterebbero la violazione sia del principio di uguaglianza, sia dei principi dell'umanità, della proporzionalità e della funzione rieducativa della pena.

Considerato che per quanto riguarda la questione di legittimità costituzionale degli artt. 341 e 132 del codice penale, in riferimento all'art. 3 Cost., la Corte ha già avuto occasione di pronunciarsi dichiarandola non fondata con sentenze n. 109 del 1968, n. 165 del 1972 e n. 118 del 1973 di tal che i principi enunciati in dette sentenze debbono essere confermati anche nell'attuale giudizio in cui la questione è riproposta negli stessi termini;

che a modificare le statuizioni contenute nelle ricordate pronunce non vale il riferimento all'art. 27 Cost. giacché sotto questo profilo, solo apparentemente nuovo, vengono in sostanza svolti i medesimi argomenti che la Corte ebbe a valutare nelle precedenti occasioni.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 341 e 132 del codice penale, sollevata con ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento agli artt 3 e 27 della Costituzione, già ritenuta non fondata con sentenze n. 109 del 1968, n. 165 del 1972 e n. 118 del 1973.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 giugno 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere