Ordinanza 168/1974 (ECLI:IT:COST:1974:168)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: BONIFACIO - Redattore:  - Relatore: CRISAFULLI
Camera di Consiglio del 16/05/1974;    Decisione  del 28/05/1974
Deposito del 06/06/1974;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  7309
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 168

ORDINANZA 28 MAGGIO 1974

Deposito in cancelleria: 6 giugno 1974.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 153 del 12 giugno 1974.

Pres. BONIFACIO - Rel. CRISAFULLI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 116 del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736 (disposizioni sull'assegno bancario e sull'assegno circolare), promosso con ordinanza emessa l'11 dicembre 1972 dal pretore di Busto Arsizio nel procedimento penale a carico di Colombo Mario, iscritta al n. 431 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22 del 23 gennaio 1974.

Udito nella camera di consiglio del 16 maggio 1974 il Giudice relatore Vezio Crisafulli.

Ritenuto che, con ordinanza emessa l'11 dicembre 1972 dal pretore di Busto Arsizio nel procedimento penale a carico di Colombo Mario, è stata sollevata, in riferimento ai principi generalmente accolti in materia di delegazione legislativa e consacrati nel vigente ordinamento nell'art. 76 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736 (disposizioni sull'assegno bancario e sull'assegno circolare);

che nessuno si è costituito in giudizio.

Considerato che la medesima questione è stata dichiarata non fondata da questa Corte con sentenza 22 novembre 1973, n. 164, e manifestamente infondata con ordinanza 6 marzo 1974, n. 70, in riferimento alla stessa disposizione della Costituzione e che non vengono addotti argomenti nuovi che possano indurre a discostarsi dalle precedenti decisioni.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 116 del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736 (disposizioni sull'assegno bancario e sull'assegno circolare), sollevata - in riferimento ai principi generalmente accolti in materia di delegazione legislativa e consacrati, nel vigente ordinamento, nell'art. 76 della Costituzione - con l'ordinanza di cui in epigrafe e già dichiarata non fondata con la sentenza n. 164 del 22 novembre 1973 e manifestamente infondata con l'ordinanza n. 70 del 6 marzo 1974.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 maggio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere