Ordinanza 156/1974 (ECLI:IT:COST:1974:156)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: BONIFACIO - Redattore:  - Relatore: VOLTERRA
Camera di Consiglio del 21/02/1974;    Decisione  del 16/05/1974
Deposito del 29/05/1974;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  7294
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 156

ORDINANZA 16 MAGGIO 1974

Deposito in cancelleria: 29 maggio 1974.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 146 del 5 giugno 1974.

Pres. BONIFACIO - Rel. VOLTERRA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali), promosso con ordinanza emessa il 20 marzo 1973 dal pretore di Terni nel procedimento civile vertente tra Marchetti Morena e la ditta maglificio Gorini Biagio, iscritta al n. 233 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 198 del 1 agosto 1973.

Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 1974 il Giudice relatore Edoardo Volterra.

Ritenuto che, con l'ordinanza in epigrafe, il pretore di Terni ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604, nella parte in cui non comprende fra i destinatari delle norme dettate dalla legge stessa gli apprendisti.

Considerato che con sentenza n. 169 del 1973 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 10 nella parte denunziata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, proposta in riferimento all'art. 3 della Costituzione dall'ordinanza in epigrafe, dell'art. 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali), già dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte denunziata, con sentenza n. 169 del 1973.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere