Ordinanza 138/1974 (ECLI:IT:COST:1974:138)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: BONIFACIO - Redattore:  - Relatore: REALE N.
Camera di Consiglio del 21/03/1974;    Decisione  del 03/05/1974
Deposito del 15/05/1974;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  7250
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 138

ORDINANZA 3 MAGGIO 1974

Deposito in cancelleria: 15 maggio 1974.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 133 del 22 maggio 1974.

Pres. BONIFACIO - Rel. REALE

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 134, 169, 266 e 304 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 9 aprile 1973 dalla sezione istruttoria della Corte d'appello di Bologna nel procedimento penale a carico di Travagli Maurizio, iscritta al n. 347 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 263 del 10 ottobre 1973.

Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 1974 il Giudice relatore Nicola Reale.

Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe la sezione istruttoria presso la Corte d'appello di Bologna ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 134, 169, 266 e 304 del codice di procedura penale in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione;

che nel giudizio non vi è stata costituzione di parti né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che le sopra indicate questioni sono già state dichiarate non fondate dalla Corte con la sentenza n. 186 del 27 dicembre 1973 dalla quale non è il caso di discostarsi, poiché né sussistono né sono stati addotti argomenti nuovi da valutare.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 134, 169, 266 e 304 del codice di procedura penale sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione, dalla sezione istruttoria presso la Corte d'appello di Bologna con l'ordinanza in epigrafe e già dichiarate non fondate' con sentenza n. 186 del 27 dicembre 1973.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere