˙ Ordinanza 78/1973 (ECLI:IT:COST:1973:78)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: BONIFACIO - Redattore:  - Relatore: ROCCHETTI
Camera di Consiglio del 15/05/1973;    Decisione  del 30/05/1973
Deposito del 06/06/1973;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  6698
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 78

ORDINANZA 30 MAGGIO 1973

Deposito in cancelleria: 6 giugno 1973.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 151 del 13 giugno 1973.

Pres. BONIFACIO - Rel. ROCCHETTI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Prof. GIULIO GIONFRIDA - Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 11 febbraio 1948, n. 50, ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342, avente per oggetto sanzioni per omessa denuncia di stranieri ed apolidi, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 26 febbraio 1971 dal pretore di Massa nel procedimento penale a carico di Garibaldi Nicla, iscritta al n. 210 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 170 del 7 luglio 1971;

2) ordinanza emessa il 30 giugno 1971 dal pretore di Mantova nel procedimento penale a carico di Vomiero Guglielmo, iscritta al n. 414 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 323 del 22 dicembre 1971;

3) ordinanza emessa il 9 marzo 1972 daI pretore di La Spezia nel procedimento penale a carico di Cerrati Giuseppe, iscritta al n. 225 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 194 del 26 luglio 1972.

Udito nella camera di consiglio del 15 maggio 1973 il Giudice relatore Ercole Rocchetti.

Ritenuto che, con le ordinanze di rimessione indicate in epigrafe, il pretore di Massa ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.l. 11 febbraio 1948, n. 50, con riferimento all'art. 3 della Costituzione; il pretore di Mantova ha proposto la stessa questione in relazione agli artt. 3 e 10 della Costituzione; il pretore di La Spezia ha impugnato gli artt. 1 e 2 del citato decreto, per violazione degli artt. 2 e 3 della Costituzione;

che tutte e tre le ordinanze di rinvio deducono la illegittimità delle norme denunciate sostenendo che la differenza tra la situazione giuridica di colui che dà alloggio a un cittadino straniero o a un apolide e quella di chi dà alloggio a un cittadino italiano pone in essere una ingiustificata disparità di trattamento che contrasta con i principi contenuti negli artt. 2, 3 e 10 della Costituzione, anche sotto il profilo della mancanza di congruenza tra le fattispecie criminose e le pene previste dal Citato decreto;

che i giudizi possono essere riuniti e decisi con unica ordinanza;

che, nei relativi giudizi, nessuna delle parti si è costituita dinanzi alla Corte e non ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che il prospettato contrasto delle norme denunciate con gli invocati principi costituzionali è stato già escluso da questa Corte con la sentenza n. 104 del 1969 e che anche il profilo della mancanza di congruenza tra i reati e le pene in esame è stato disatteso dal giudice costituzionale con ordinanza n. 76 del 25 marzo 1971, perché "il legislatore ha ritenuto più grave la mancata denuncia di uno straniero o d'un apolide che la mancata denuncia d'un cittadino, con valutazione politica insindacabile da questa Corte; cosicché la pena più elevata stabilita per il primo reato ha la sua giustificazione razionale";

che, pertanto, le ordinanze di rimessione non prospettano profili nuovi ma si limitano a criticare la giurisprudenza di questa Corte, senza addurre argomenti che possano convincere la Corte a modificare le precedenti decisioni.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 11 febbraio 1948, n. 50, recante sanzioni per omessa denuncia di stranieri ed apolidi, proposte con le ordinanze indicate in epigrafe dai pretori di Massa, Mantova e La Spezia, e già dichiarate infondate e manifestamente infondate rispettivamente con sentenza n. 104 del 1969 e con ordinanza n. 76 del 1971.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 maggio 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere.