N. 75
ORDINANZA 30 MAGGIO 1973
Deposito in cancelleria: 6 giugno 1973.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 151 del 13 giugno 1973.
Pres. BONIFACIO - Rel. CAPALOZZA
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Prof. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale della legge 20 dicembre 1966, n. 1114 (Sostituzione dell'art. 13 del codice postale e delle telecomunicazioni approvato con r.d. 27 febbraio 1936, n. 645), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 25 febbraio 1971 dal pretore di Torino sul ricorso di Castro Ferruccio, iscritta al n. 149 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 119 del 12 maggio 1971;
2) ordinanza emessa il 18 dicembre 1970 dal tribunale di Torino sul ricorso di Battistini Attilio, iscritta al n. 183 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 170 del 7 luglio 1971.
Visto l'atto di costituzione di Battistini Attilio;
udito nell'udienza pubblica del 3 maggio 1973 il Giudice relatore Enzo Capalozza;
udito l'avv. Carlo Striano, per il Battistini.
Ritenuto che, con ordinanza 18 dicembre 1970, il tribunale di Torino ha sollevato questione di legittimità costituzio nale dell'articolo unico della legge 20 dicembre 1966, n. 1114 (che ha sostituito l'art. 13 del codice postale e delle telecomunicazioni approvato con r.d. 27 febbraio 1936, n. 645), sulla procedura di inoltrabilità delle corrispondenze aperte soggette a verifica, in riferimento all'art. 21, secondo, terzo e sesto comma, della Costituzione;
che analoga questione di legittimità costituzionale è stata sollevata, con ordinanza 25 febbraio 1971, dal pretore di Torino, in riferimento agli artt. 3, 15, 21 e 42 della Costituzione;
che nel giudizio dinanzi a questa Corte solo l'ordinanza del tribunale di Torino ha dato luogo alla costituzione della parte privata.
Considerato che, in pendenza del giudizio, è sopravvenuto il d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), che, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 maggio 1973, n. 113 (supplemento ordinario), è entrato in vigore il 4 maggio successivo;
che l'art. 11 del t.u. ha modificato il corrispondente art. 13 (impugnato) della citata legge n. 1114 del 1966;
che, conseguentemente, è opportuno il riesame della questione da parte dei giudici del merito, alla stregua della nuova disciplina.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti, rispettivamente, al tribunale e al pretore di Torino.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 maggio 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere