N. 45
ORDINANZA 5 APRILE 1973
Deposito in cancelleria: 12 aprile 1973.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 102 del 18 aprile 1973.
Pres. BONIFACIO - Rel. REALE
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOT O BONTFACTO, Presidente - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Dott. LUTGT OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPATOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFUELLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Prof. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 243, secondo comma, del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, promossi' con ordinanze emesse il 10 aprile 1972 dalla sezione distaccata di Corte d'appello di Salerno nei procedimenti penali a carico di Villani Matteo e di Cuoco Rocco, iscritte ai nn. 254 e 268 del registro ordinanze 1972 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 240 del 43 settembre 1972 e n. 233 del 6 settembre 1972.
Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 1973 il Giudice relatore Nicola Reale.
Ritenuto che con le ordinanze di cui in epigrafe è stata sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, la questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 243, secondo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, recante il testo unico delle leggi sulle imposte dirette;
che in questa sede non vi è stata costituzione di parti.
Considerato che consentenza n. 5 del 25 gennaio 1973 questa Corte ha dichiarato non fondata la predetta questione di legittimità costituzionale dell'art. 243, secondo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, che ha approvato il testo unico delle leggi sulle imposte dirette;
che in questa sede non sono prospettati profili nuovi, né sono addotti motivi che possano indurre a modificare la precedente decisione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge il marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 243, secondo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (testo unico delle leggi sulle imposte dirette), sollevata con le ordinanze di cui in epigrafe e già dichiarata non fondata con sentenza n. 5 del 25 gennaio 1973.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere