˙ Ordinanza 44/1973 (ECLI:IT:COST:1973:44)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: BONIFACIO - Redattore:  - Relatore: REALE N.
Camera di Consiglio del 22/03/1973;    Decisione  del 05/04/1973
Deposito del 12/04/1973;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  6630
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 44

ORDINANZA 5 APRILE 1973

Deposito in cancelleria: 12 aprile 1973.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 102 del 18 aprile 1973.

Pres. BONIFACIO - Rel. REALE

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Prof. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 102 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 19 aprile 1972 dal tribunale di Massa nel procedimento penale a carico di Gasperi Oreste ed altri, iscritta al n. 232 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 226 del 30 agosto 1972.

Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 1973 il Giudice relatore Nicola Reale.

Ritenuto che con l'ordinanza' di cui in epigrafe è stata sollevata, in rifenmento all'art. 3 della Costituzione, la questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 102 del codice penale concernente l'abitualità nel reato presunta dalla legge;

che in questa sede non vi è stata costituzione di parti.

Considerato che con sentenza n. 168 del 21 novembre 1972 questa Corte ha dichiarato non fondata la predetta questione;

che in questa sede non sono prospettati profili nuovi, né sono addotti motivi che possano indurre a modificare la precedente decisione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di. legittimità costituzionale dell'art. 102 del codice penale; sollevata' con l'ordinanza di cui in epigrafe e già dichiarata non fondata con sentenza n. 168 del 21 novembre 1972.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1 973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI- VEZIO CRTSAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI. ARDUINO SALUSTRI Cancelliere