˙ Ordinanza 182/1973 (ECLI:IT:COST:1973:182)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: BONIFACIO - Redattore:  - Relatore: ROCCHETTI
Camera di Consiglio del 22/11/1973;    Decisione  del 06/12/1973
Deposito del 19/12/1973;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  6952
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 182

ORDINANZA 6 DICEMBRE 1973

Deposito in cancelleria: 19 dicembre 1973.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 2 del 2 gennaio 1974.

Pres. BONIFACIO - Rel. ROCCHETTI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Prof. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 93, secondo comma, e 94, primo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 30 settembre 1971 dal tribunale di Ferrara nel procedimento penale a carico di Pappi Giuseppe, iscritta al n. 428 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 323 del 22 dicembre 1971.

Udito nella camera di consiglio del 22 novembre 1973 il Giudice relatore Ercole Rocchetti.

Ritenuto che con l'ordinanza suddetta sono state proposte questioni di legittimità costituzionale degli artt. 93, secondo comma, e 94, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui consentono che la Costituzione di parte civile avvenga in dibattimento senza il rispetto dei termini a difesa previsti per il convenuto dalla legge processuale civile, in riferimento agli artt. 24, primo e secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione;

che tale ordinanza è stata ritualmente notificata, comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale;

che nessuna delle parti si è costituita in giudizio e non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 108 del 17 giugno 1970, ha già dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale proposte dal tribunale di Ferrara sulla base del rilievo che l'inserimento dell'azione civile nel giudizio penale pone in essere una situazione processuale profondamente, o almeno notevolmente, differente da quella riservata all'esercizio dell'azione civile nel processo civile;

che, successivamente, le stesse questioni sono state dichiarate da questa Corte manifestamente infondate con ordinanza n. 167 del 12 novembre 1970;

che non si propongono né sussistono nuovi motivi che inducano a modificare le precedenti decisioni.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 93, secondo comma, e 94, primo comma, del codice di procedura penale, promosse, con riferimento agli artt. 24, primo e secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione, dal tribunale di Ferrara con ordinanza 30 settembre 1971 e già dichiarate non fondate con sentenza n. 108 del 17 giugno 1970 e manifestamente infondate con ordinanza n. 167 del 12 novembre 1970.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere