Ordinanza 173/1973 (ECLI:IT:COST:1973:173)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: BONIFACIO - Redattore:  - Relatore: VOLTERRA
Udienza Pubblica del 17/10/1973;    Decisione  del 22/11/1973
Deposito de˙l 28/11/1973;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  6916
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 173

ORDINANZA 22 NOVEMBRE 1973

Deposito in cancelleria: 28 novembre 1973.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 314 del 5 dicembre 1973.

Pres. BONIFACIO - Rel. VOLTERRA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Prof. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (norme sui licenziamenti individuali), promossi con due ordinanze emesse il 4 luglio 1972 e il 15 febbraio 1973 dal pretore di Roma nei procedimenti civili vertenti tra Vissinga Sonia e Ardizzone Maria contro la società Alitalia, iscritte ai nn. 340 del registro ordinanze 1972 e 145 del registro ordinanze 1973 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 304 del 22 novembre 1972 e n. 163 del 27 giugno 1973.

Visti gli atti di Costituzione di Vissinga Sonia e della società Alitalia;

udito nell'udienza pubblica del 17 ottobre 1973 il Giudice relatore Edoardo Volterra;

uditi l'avv. Pasquale Nappi, per la Vissinga, e gli avvocati Antonio Sorrentino e Maurizio Marazza, per la società Alitalia.

Ritenuto che il giudice a quo ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604, nella parte in cui esclude l'applicabilità del principio della giusta causa o del giustificato motivo nel licenziamento del personale navigante.

Considerato che l'art. 35, ultimo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, afferma che i contratti collettivi provvedono ad applicare i principi in materia di licenziamento, nell'ipotesi di rapporto tra personale navigante ed imprese di navigazione;

che dagli atti processuali risulta che le parti si sono richiamate al contratto collettivo di lavoro 27 gennaio 1970 per gli assistenti di volo dipendenti dall'Alitalia.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al giudice a quo perché riesamini la rilevanza della questione in riferimento al citato contratto collettivo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere