˙ Ordinanza 172/1973 (ECLI:IT:COST:1973:172)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: BONIFACIO - Redattore:  - Relatore: VOLTERRA
Udienza Pubblica del 17/10/1973;    Decisione  del 22/11/1973
Deposito del 28/11/1973;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  6915
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 172

ORDINANZA 22 NOVEMBRE 1973

Deposito in cancelleria: 28 novembre 1973.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 314 del 5 dicembre 1973.

Pres. BONIFACIO - Rel. VOLTERRA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Prof. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali), promosso con ordinanza emessa il 4 luglio 1972 dal pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Di Serio Anna Maria e la società Alitalia, iscritta al n. 339 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 304 del 22 novembre 1972.

Visti gli atti di Costituzione di Di Serio Anna Maria e della società Alitalia;

udito nell'udienza pubblica del 17 ottobre 1973 il Giudice relatore Edoardo Volterra;

uditi l'avv. Pasquale Nappi, per la Di Serio, e gli avvocati Antonio Sorrentino e Maurizio Marazza, per la società Alitalia.

Ritenuto che il giudice a quo ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604, nella parte in cui esclude l'applicabilità del principio della giusta causa o del giustificato motivo nel licenziamento del personale navigante.

Considerato che dagli atti processuali risulta che la società Alitalia ha eccepito l'inapplicabilità della citata legge n. 604 dipendente dal carattere in prova del rapporto intercorso con l'attrice.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al giudice a quo perché riesamini la rilevanza della questione in riferimento all'eccezione della società Alitalia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere