N. 153
ORDINANZA 28 GIUGNO 1973
Deposito in cancelleria: 18 luglio 1973.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 191 del 25 luglio 1973.
Pres. BONIFACIO - Rel. AMADEI
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Prof. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 76, primo comma, del r.d. 4 ottobre 1935, n. 1827, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 6 aprile 1936, n. 1155, promosso con ordinanza emessa il 24 marzo 1971 dal tribunale di Brescia nel procedimento civile vertente tra Campagnola Ancilla e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 206 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 170 del 7 luglio 1971.
Visti l'atto di Costituzione di Campagnola Ancilla e d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 30 maggio 1973 il Giudice relatore Leonetto Amadei;
uditi gli avvocati Paolo Barile e Franco Agostini, per Campagnola Ancilla, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato che la disposizione impugnata dispone che la disoccupazione nei periodi di stagione morta, per le lavorazioni soggette a disoccupazione stagionale, e quella relativa a periodi di sosta, per le lavorazioni soggette a normali periodi di sospensione, non danno diritto alla indennità; non considerandosi implicitamente tali periodi di inattività come disoccupazione involontaria;
che appare opportuno, prima di esaminare la questione di legittimità costituzionale acquisire dati ed elementi concernenti:
a) il numero dei lavoratori soggetti a disoccupazione nei periodi di stagione morta per le lavorazioni soggette a periodi stagionali di sosta o di sospensione;
b) quanti, dei lavoratori di cui sopra, si iscrivono nelle liste di disoccupazione per ottenere nel periodo di stagione morta altra occupazione;
c) un elenco delle lavorazioni stagionali di durata inferiore ai sei mesi;
che tali elementi possono essere forniti dal Ministero del lavoro;
visti gli artt. 13 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 12 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dispone che i dati e gli elementi sopra indicati siano trasmessi a questa Corte a cura del Ministero del lavoro entro novanta giorni.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere