˙ Ordinanza 140/1973 (ECLI:IT:COST:1973:140)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: BONIFACIO - Redattore:  - Relatore: DE MARCO
Camera di Consiglio del 14/06/1973;    Decisione  del 28/06/1973
Deposito del 16/07/1973;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  6841
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 140

ORDINANZA 28 GIUGNO 1973

Deposito in cancelleria: 16 luglio 1973.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 191 del 25 luglio 1973.

Pres. BONIFACIO - Rel. DE MARCO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Prof. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.l. C.P.S. 17 dicembre 1947, n. 1599 (Istituzione della scuola popolare contro l'analfabetismo), ratificato e modificato dalla legge 16 aprile 1953, n. 326, promosso con ordinanza emessa il 23 novembre 1970 dal pretore di Nicosia nel procedimento penale a carico di Fussone Cesare, iscritta al n. 389 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 304 del 1 dicembre 1971.

Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1973 il Giudice relatore Angelo De Marco.

Ritenuto che il pretore di Nicosia, con ordinanza 23 novembre 1970, argomentando dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale una questione di illegittimità, già dichiarata infondata, può essere riproposta da altro giudice ed in altro processo sotto profili e con motivazione diversi, ha creduto di poter riproporre la questione già da lui sollevata nel corso dello stesso giudizio penale con ordinanza 22 gennaio 1969 e dichiarata infondata da questa Corte con sentenza 22 aprile 1970, n. 62;

che non vi è stata Costituzione di parte.

Considerato che lo stesso giudice a quo, nell'ordinanza di rinvio, dichiara di voler riproporre, nel corso e al fine della definizione dello stesso giudizio davanti a lui pendente, la medesima questione già sollevata con l'ordinanza 22 gennaio 1969, da questa Corte dichiarata infondata con la sentenza n. 62 del 1970;

che in relazione al disposto dell'art. 137, ultimo comma, della Costituzione ed in omaggio al principio del ne bis in idem, la riproposta questione risulta manifestamente inammissibile.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione proposta con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere