˙ Ordinanza 126/1973 (ECLI:IT:COST:1973:126)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: BONIFACIO - Redattore:  - Relatore: CAPALOZZA
Camera di Consiglio del 14/06/1973;    Decisione  del 27/06/1973
Deposito del 10/07/1973;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  6812
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 126

ORDINANZA 27 GIUGNO 1973

Deposito in cancelleria: 10 luglio 1973.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 183 del 18 luglio 1973.

Pres. BONIFACIO - Rel. CAPALOZZA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Prof. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, terzo comma, della legge 4 aprile 1964, n. 171, sulla disciplina della vendita delle carni fresche e congelate, promosso con ordinanza emessa il 19 maggio 1972 dal pretore di Pontremoli nel procedimento penale a carico di D'Angelo Salvatore, iscritta al n. 256 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 247 del 20 settembre 1972.

Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1973 il Giudice relatore Enzo Capalozza.

Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 4 aprile 1964, n. 171, in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

che, come emerge dalla motivazione dell'ordinanza, la censura concerne il terzo comma del citato art. 7, in relazione all'art. 5.

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 164 del 1971, ha già dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale di detto art. 7, terzo comma, in riferimento al medesimo precetto costituzionale;

che non vengono prospettati profili nuovi né addotti nuovi argomenti che inducano la Corte a modificare la sua decisione.

Visti l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, terzo comma, della legge 4 aprile 1964, n. 171 (Modificazioni al r.d.l. 26 settembre 1930, n. 1458, sulla disciplina della vendita delle carni fresche e congelate), sollevata con l'ordinanza in epigrafe dal pretore di Pontremoli, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, e già dichiarata non fondata con sentenza n. 164 del 1971.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 glugno 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere