N. 125
ORDINANZA 27 GIUGNO 1973
Deposito in cancelleria: 10 luglio 1973.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 183 del 18 luglio 1973.
Pres. BONIFACIO - Rel. CAPALOZZA
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Prof. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 510, primo e secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 29 settembre 1972 dal pretore di Todi nel procedimento penale a carico di Prudenzi Giulio, iscritta al n. 355 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 317 del 6 dicembre 1972.
Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1973 il Giudice relatore Enzo Capalozza.
Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe il pretore di Todi ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale delle disposizioni contenute nell'art. 510, primo e secondo comma, del codice di procedura penale (per il secondo comma limitatamente al primo periodo), in quanto non consentono che si possa procedere in contumacia dell'imputato ed impongono l'esecuzione del decreto penale opposto nel caso della mancata presentazione dell'imputato stesso all'udienza, non giustificata da legittimo impedimento.
Considerato che, in ordine all'art. 24 Cost., la censura coincide sostanzialmente con quella già esaminata e disattesa da questa Corte con le sentenze n. 46 del 1957 e n. 170 del 1963, le quali hanno affermato che la legge ordinaria può adeguare le modalità di esercizio del diritto di difesa ai peculiari caratteri di ogni tipo di procedimento;
che, con ordinanza n. 42 del 1970, la Corte ha anche ritenuto che le stesse ragioni sono valide per escludere la fondatezza della censura, in ordine all'art. 3 Cost.;
che non vengono prospettati profili né addotti argomenti nuovi che inducano la Corte a modificare la sua giurisprudenza.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 510, primo e secondo comma (primo periodo), del codice di procedura penale, proposta, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, con l'ordinanza del pretore di Todi 29 settembre 1972 e già dichiarata non fondata con le sentenze n. 46 del 1957 e n. 170 del 1963 e con l'ordinanza n. 42 del 1970.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere