N. 115
ORDINANZA 26 GIUGNO 1973
Deposito in cancelleria: 5 luglio 1973.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 176 dell'11 luglio 1973.
Pres. BONIFACIO - Rel. VOLTERRA
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Prof. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 11, primo e secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 25 novembre 1970 dal tribunale di Brescia nel procedimento civile vertente tra l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e la società Cortese Clemente e figli, iscritta al n. 58 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 87 del 7 aprile 1971;
2) ordinanza emessa l'11 febbraio 1971 dal tribunale di Gorizia nel procedimento civile vertente tra l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, Buiatti Giorgio e la società Bredero Price, iscritta al n. 261 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 233 del 15 settembre 1971.
Visti gli atti di costituzione della società Cortese Clemente e figli e dell'INAIL;
udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1973 il Giudice relatore Edoardo Volterra.
Ritenuto che il tribunale di Brescia e quello di Gorizia con le ordinanze indicate in epigrafe hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 del t.u. 30 giugno 1965, n. 1124, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Considerato che identica questione è stata dichiarata infondata da questa Corte con sentenza 22 giugno 1971, n. 134;
che non vengono addotti argomenti nuovi.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (già art. 5 r.d. 17 agosto 1935, n. 1765), promossa con le ordinanze in epigrafe in riferimento all'art. 3 della Costituzione e già dichiarata non fondata con sentenza n. 134 del 1971.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere