˙ Ordinanza 114/1973 (ECLI:IT:COST:1973:114)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: BONIFACIO - Redattore:  - Relatore: ASTUTI
Camera di Consiglio del 14/06/1973;    Decisione  del 26/06/1973
Deposito del 05/07/1973;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  6783
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 114

ORDINANZA 26 GIUGNO 1973

Deposito in cancelleria: 5 luglio 1973.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 176 dell'11 luglio 1973.

Pres. BONIFACIO - Rel. ASTUTI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI Avv. LEONETTO AMADEI - Prof. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 21, terzo e quarto comma, della legge sulla stampa 8 febbraio 1948, n. 47, promossi con tre ordinanze emesse il 21 novembre 1972 dalla Corte di assise di Pisa nel procedimento penale a carico di Sofri Adriano ed altri, e, con identica motivazione, nei procedimenti penali a carico di Fratoianni Aldo e di Menzione Ezio, iscritte ai nn. 417, 418 e 419 del registro ordinanze 1972, e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48 del 21 febbraio 1973.

Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1973 il Giudice relatore Guido Astuti.

Ritenuto che con le ordinanze di cui in epigrafe è stata sollevata, in riferimento agli artt. 3, 21, 24, 25, 104 e 111 della Costituzione, la questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 21, terzo e quarto comma, della legge 8 febbraio 1948, n. 47, recante disposizioni sulla stampa;

che in questa sede non vi è stata costituzione di parti.

Considerato che con sentenza n. 172 del 5 dicembre 1972 questa Corte ha dichiarato non fondata la predetta questione;

che in questa sede non sono prospettati profili nuovi, né sono addotti motivi che possano indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, terzo e quarto comma, della legge sulla stampa 8 febbraio 1948, n. 47, sollevata con le ordinanze di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 21, 24, 25, 104 e 111 della Costituzione, e già dichiarata non fondata con sentenza 5 dicembre 1972, n. 172.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere