˙ Ordinanza 88/1972 (ECLI:IT:COST:1972:88)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: CHIARELLI - Redattore:  - Relatore: CRISAFULLI
Camera di Consiglio del 09/03/1972;    Decisione  del 27/04/1972
Deposito del 04/05/1972;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  6121
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 88

ORDINANZA 27 APRILE 1972

Deposito in cancelleria: 4 maggio 1972.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 122 del 10 maggio 1972.

Pres. CHIARELLI - Rel. CRISAFULLI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE CHIARELLI, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 708 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 9 aprile 1970 dal pretore di Livorno nel procedimento penale a carico di Matta Guido, iscritta al n. 316 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 286 dell'11 novembre 1970.

Udito nella camera di consiglio del 9 marzo 1972 il Giudice relatore Vezio Crisafulli;

Ritenuto che nel corso di un procedimento penale a carico di Guido Matta, il pretore di Livorno, con ordinanza 9 aprile 1970, sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 708 del codice penale in relazione agli artt. 3,24, secondo comma, e 27, secondo e terzo comma, della Costituzione.

Considerato che, con sentenza n. 110 del 1968, ulteriormente ribadita dalla sentenza n. 14 del 1971, questa Corte ha dichiarato non fondate analoghe questioni di legittimità costituzionale, in riferimento alle stesse disposizioni costituzionali, oltre che a quella dell'art. 25, secondo comma; che l'ordinanza del pretore di Livorno non adduce motivi nuovi che possano indurre a una diversa decisione.

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 708 del codice penale sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 27, secondo e terzo comma, della Costituzione, con l'ordinanza di cui in epigrafe e già decisa con le sentenze n. 110 del 1968 e n. 14 del 1971.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.