˙ Ordinanza 86/1972 (ECLI:IT:COST:1972:86)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: CHIARELLI - Redattore:  - Relatore: BONIFACIO
Camera di Consiglio del 10/02/1972;    Decisione  del 27/04/1972
Deposito del 04/05/1972;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  6119
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 86

ORDINANZA 27 APRILE 1972

Deposito in cancelleria: 4 maggio 1972.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 122 del 10 maggio 1972.

Pres. CHIARELLI - Rel. BONIFACIO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE CHIARELLI, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 304 bis, in relazione all'art. 309, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 18 novembre 1970 dal tribunale di Venezia nel procedimento penale a carico di Naccari Emilio, iscritta al n. 375 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42 del 17 febbraio 1971.

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1972 il Giudice relatore Francesco Paolo Bonifacio.

Ritenuto che, con ordinanza 18 novembre 1970, il tribunale di Venezia ha proposto questione di legittimità costituzionale dell'art. 304 bis del codice di procedura penale, nella parte in cui, in relazione all'art. 309 dello stesso codice, non prevede l'assistenza del difensore nella ispezione domiciliare, in riferimento all'art. 24, secondo comma, e all'art. 3 della Costituzione;

che nel giudizio innanzi a questa Corte nessuna delle parti si è costituita e non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che questa Corte con la sentenza n. 63 del 13 aprile 1972 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 304 bis del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede il diritto di assistenza del difensore alla ispezione giudiziale di cui all'art. 309 cod. proc. pen., e dell'art. 304 ter cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il difensore, senza che debba essere preavvisato, possa tuttavia presenziare alla ispezione di cui sopra;

che quindi, per effetto di tale sentenza, anche la norma impugnata nel presente giudizio ha cessato di avere efficacia (art. 136 Cost.).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi a questa Corte.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe, dell'art. 304 bis, in relazione all'art. 309, del codice di procedura penale, nella parte - già dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 63 del 13 aprile 1972 - in cui non prevede il diritto di assistenza del difensore all'ispezione domiciliare.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.