˙ Sentenza  81/1972 (ECLI:IT:COST:1972:81)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: CHIARELLI - Redattore:  - Relatore: CRISAFULLI
Udienza Pubblica del 23/02/1972;    Decisione  del 27/04/1972
Deposito del 04/05/1972;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  6111 6112 6113
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 81

SENTENZA 27 APRILE 1972

Deposito in cancelleria: 4 maggio 1972.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 122 del 10 maggio 1972.

Pres. CHIARELLI - Rel. CRISAFULLI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE CHIARELLI, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 718 e 720 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 27 maggio 1971 dal pretore di Sampierdarena nel procedimento penale a carico di Ferrari Alfredo ed altri, iscritta al n. 354 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 290 del 17 novembre 1971.

Udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1972 il Giudice relatore Vezio Crisafulli.

Ritenuto

che, con ordinanza emessa il 27 maggio 1971 nel corso di procedimenti penali a carico di Ferrari Alfredo ed altri, il pretore di Sampierdarena sollevava questione di legittimità costituzionale degli artt. 718 e 720 del codice penale, in relazione all'art. 3 della Costituzione;

che la notificazione dell'ordinanza al pubblico ministero, prescritta dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, veniva effettuata nelle mani dello stesso pretore, anziché al procuratore della Repubblica, al quale ne era data semplice comunicazione "per opportuna conoscenza";

che, invitato a regolarizzare la notificazione, il pretore ribadiva la validità e la sufficienza di quella a sé medesimo, in quanto esplicante, nell'istruttoria, le funzioni requirenti.

Considerato

che, pur esercitando nella fase istruttoria anche determinate funzioni proprie del pubblico ministero, il pretore non perde la propria natura di organo giudicante;

che, in conseguenza, ove in detta fase si renda necessaria la notificazione al pubblico ministero di atti processuali compiuti dal pretore, la notificazione medesima, per la esigenza di diversificazione e contrapposizione tra organi cui l'istituto stesso è rivolto a dare soddisfazione, non può essere eseguita se non nei confronti del procuratore della Repubblica territorialmente competente.

Visti gli artt. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 1 delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dal pretore di Sampierdarena in ordine agli artt. 718 e 720 del codice penale con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.