˙ Ordinanza 75/1972 (ECLI:IT:COST:1972:75)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: CHIARELLI - Redattore:  - Relatore: VERZI'
Camera di Consiglio del 23/03/1972;    Decisione  del 13/04/1972
Deposito del 19/04/1972;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  6084
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 75

ORDINANZA 13 APRILE 1972

Deposito in cancelleria: 19 aprile 1972.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 110 del 26 aprile 1972.

Pres. CHIARELLI - Rel. VERZÌ

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE CHIARELLI, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 21 delle disposizioni annesse al r.d.l. 19 ottobre 1923, n. 2328 (disposizioni per la formazione degli orari e dei turni di servizio del personale addetto ai pubblici servizi di trasporti in concessione), modificato dal r.d.l. 2 dicembre 1923, n. 2682, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 10 febbraio 1971 dalla Corte suprema di cassazione-sezione seconda civile-nel procedimento civile vertente tra l'Azienda municipalizzata trasporti di Verona e Bernardelli Bruno ed altri, iscritta al n. 175 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 163 del 30 giugno 1971;

2) ordinanze emesse il 24 maggio 1971 dalla Corte d'appello di Genova in tre procedimenti civili vertenti tra Vello Giacomo, Bonacorsi Rosario, Coltro Italio e l'Azienda municipalizzata trasporti di Genova, iscritte ai nn. 269, 270 e 271 del registro ordinanze 1971 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 233 del 15 settembre 1971;

3) ordinanze emesse l'8 e il 15 marzo 1971 dalla Corte d'appello di Genova in due procedimenti civili vertenti tra l'Azienda municipalizzata trasporti di Genova, l'Unione tranvie elettriche urbane e Abbatepietro Sergio e tra la stessa Azienda e Angeleri Giuseppe ed altri, iscritte ai nn. 276 e 277 del registro ordinanze 1971 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 240 del 22 settembre 1971;

4) ordinanze emesse il 31 maggio ed il 21 giugno 1971 dalla Corte d'appello di Genova in sette procedimenti civili vertenti tra Cibelli Silvio, Marcinno' Francesco, Profumo Saverio, Zunino Dionisio, Soricelli Michele, Sosso Battista, Crestana Alberto e l'Azienda municipalizzata trasporti di Genova, iscritte ai nn. 396, 397, 398, 399, 400, 401 e 402 del registro ordinanze 1971 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 311 del 9 dicembre 1971;

5) ordinanze emesse il 31 maggio 1971 dalla Corte d'appello di Genova in due procedimenti civili vertenti tra Mantovani Anselmo, Ottazzi Simone e l'Azienda municipalizzata trasporti di Genova, iscritte ai nn. 408 e 409 del registro ordinanze 1971 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 311 del 9 dicembre 1971.

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1972 il Giudice relatore Giuseppe Verzì.

Ritenuto che, con le ordinanze indicate in epigrafe, è stata sollevata, in riferimento all'art. 36 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21 delle disposizioni annesse al r.d.l. 19 ottobre 1923, n. 2328, modificato dal r.d.l. 2 dicembre 1923, n. 2682.

Considerato che, con sentenza n. 146 del 1971, questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della suindicata norma in quanto, consentendo di raggruppare in modo irrazionale ed arbitrario le 52 giornate di riposo annuali e di concederle anche dopo lunghi periodi di lavoro, viola il principio costituzionale del riposo settimanale sancito dall'art. 36, ultimo comma, della Costituzione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 21 delle disposizioni annesse al r.d.l. 19 ottobre 1923, n. 2328 (disposizioni per la formazione degli orari e dei turni di servizio del personale addetto ai pubblici servizi di trasporti in concessione), modificato dal r.d.l. 2 dicembre 1923, n. 2682, e già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 146 del 1971.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.