˙ Ordinanza 74/1972 (ECLI:IT:COST:1972:74)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: CHIARELLI - Redattore:  - Relatore: VERZI'
Camera di Consiglio del 23/03/1972;    Decisione  del 13/04/1972
Deposito del 19/04/1972;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  6083
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 74

ORDINANZA 13 APRILE 1972

Deposito in cancelleria: 19 aprile 1972.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 110 del 26 aprile 1972.

Pres. CHIARELLI - Rel. VERZÌ

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE CHIARELLI, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, primo comma, del d.l. 11 dicembre 1967, n. 1150 (proroga dei termini per l'applicazione delle agevolazioni tributarie in materia edilizia), convertito, con modificazioni, nella legge 7 febbraio 1968, n. 26, promosso con ordinanza emessa il 22 giugno 1971 dal tribunale di Bologna nel procedimento civile vertente tra il Comune di Imola e Simoni Ugo e Simonetta, iscritta al n. 313 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 273 del 27 ottobre 1971.

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1972 il Giudice relatore Giuseppe Verzì.

Ritenuto che, con ordinanza del 22 giugno 1971, emessa nel procedimento civile vertente tra il Comune di Imola e Simoni Ugo e Simonetta, il tribunale di Bologna ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, primo comma, del decreto legge 11 dicembre 1967, n. 1150, convertito, con modificazioni, in legge 7 febbraio 1968, n. 26. Secondo l'ordinanza, la norma impugnata, limitando alla data dell'8 marzo 1960 l'effetto retroattivo dell'abolizione del termine biennale ai fini della applicazione dei benefici tributari in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari, avrebbe determinato una ingiustificata disparità di trattamento tra contribuenti, che si trovano nelle medesime condizioni di avere iniziato la costruzione di case non di lusso prima dell'8 marzo 1960 e di non avere ultimato i relativi lavori entro il biennio dall'inizio della costruzione.

Considerato che, con sentenza n. 132 del 1971, questa Corte ha dichiarato non fondata la identica questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, primo comma, del d.l. 11 dicembre 1967, n. 1150;

che l'ordinanza non prospetta nuovi profili né adduce argomenti che possano convincere a modificare la precedente decisione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, primo comma, del decreto legge 11 dicembre 1967, n. 1150 (proroga dei termini per l'applicazione delle agevolazioni tributarie in materia edilizia), convertito, con modificazioni, in legge 7 febbraio 1968, n. 26, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione dall'ordinanza 22 giugno 1971 del tribunale di Bologna e già dichiarata non fondata con sentenza n. 132 del 1971.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.