Ordinanza 72/1972 (ECLI:IT:COST:1972:72)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: CHIARELLI - Redattore:  - Relatore: MORTATI
Camera di Consiglio del 23/03/1972;    Decisione  del 13/04/1972
Deposito de˙l 19/04/1972;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  6081
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 72

ORDINANZA 13 APRILE 1972

Deposito in cancelleria: 19 aprile 1972.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 110 del 26 aprile 1972.

Pres. CHIARELLI - Rel. MORTATI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE CHIARELLI, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott: GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 570, cpv, n. 2, del codice penale, in relazione all'art. 145, prima parte, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 18 giugno 1971 dal pretore di Capri nel procedimento penale a carico di Cappiello Felice, iscritta al n. 321 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 259 del 13 ottobre 1971.

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1972 il Giudice relatore Costantino Mortati.

Ritenuto che, con ordinanza del 18 giugno 1971, il pretore di Capri ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 570, cpv, n. 2, del codice penale, in relazione alla parziale illegittimità costituzionale dell'art. 145, prima parte, del codice civile, dichiarata dalla Corte costituzonale con sentenza del 24 giugno 1970, n. 133;

che nessuno si è costituito nel relativo giudizio.

Considerato che la medesima questione è stata dichiarata non fondata da questa Corte con sentenza 12 gennaio 1971, n. 6, e quindi manifestamente infondata con ordinanza 27 gennaio 1972, n. 17;

che non vengono addotti argomenti nuovi.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 570, cpv., n. 2, del codice penale, sollevata con l'ordinanza del pretore di Capri e già decisa con la sentenza n. 66 del 12 gennaio 1971.

Così deciso in Roma in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.