N. 71
ORDINANZA 13 APRILE 1972
Deposito in cancelleria: 19 aprile 1972.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 110 del 26 aprile 1972.
Pres. CHIARELLI - Rel. MORTATI
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale del d.P.R. 2 ottobre 1960, n. 1394, recante norme sul trattamento economico e normativo degli operi dipendenti dalle imprese per le confezioni in serie, promosso con ordinanza emessa il 21 aprile 1971 dal tribunale di Napoli nel procedimento civile vertente tra Saccone Innocenzo e la società Manifatture Mavin, iscritta al n. 404 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 311 del 9 dicembre 1971.
Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1972 il Giudice relatore Costantino Mortati.
Ritenuto che con ordinanza del 21 aprile 1971 il tribunale di Napoli ha sollevato questione di legittimità costituzionale del d.P.R. 2 ottobre 1960, n. 1394, perché stabilisce dei minimi salariali non corrispondenti ai criteri enunciati nell'art. 36 della Costituzione;
che nessuno si è costituito nel relativo giudizio.
Considerato che con sentenza n. 156 del 1971, questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli unici di tutti i decreti del Presidente della Repubblica aventi forza di legge, emanati in base a delega di cui agli artt. 1 e 7 della legge 14 luglio 1959, n. 741, limitatamente alla parte in cui escludono che la sopravvenuta non corrispondenza dei minimi salariali fissati nei contratti collettivi resi con essi validi per tutti gli appartenenti alle rispettive categorie conferisca al giudice ordinario l'esercizio del potere attribuito dall'art. 36 della Costituzione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del d.P.R. 2 ottobre 1960, n. 1394, recante norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese per le confezioni in serie, sollevata con l'ordinanza 21 aprile 1971 dal tribunale di Napoli e già decisa con la sentenza n. 156 del 28 giugno 1971.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.