˙ Ordinanza 68/1972 (ECLI:IT:COST:1972:68)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: CHIARELLI - Redattore:  - Relatore: MORTATI
Camera di Consiglio del 24/02/1972;    Decisione  del 13/04/1972
Deposito del 23/04/1972;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  6075
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 68

ORDINANZA 13 APRILE 1972

Deposito in cancelleria: 19 aprile 1972.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 110 del 26 aprile 1972.

Pres. CHIARELLI - Rel. MORTATI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE CHIARELLI, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R.

22 maggio 1970, n. 283 (concessione di amnistia e d'indulto), promosso con ordinanza emessa il 4 giugno 1971 dal tribunale di Prato nel procedimento penale a carico di Usai Pietro ed altri, iscritta al n. 303 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 259 del 13 ottobre 1971.

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1972 il Giudice relatore Costantino Mortati.

Ritenuto che l'ordinanza citata in epigrafe ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 d.P.R. 22 maggio 1970, n. 283, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, prospettando la disparità di trattamento che deriverebbe dal diverso ambito di applicazione dell'amnistia prevista dalla norma denunciata, rispetto a quello stabilito in via generale dall'art. 5 del medesimo decreto, in relazione unicamente ad una diversità di motivi a delinquere e non ad obbiettive situazioni di diseguaglianza tra i cittadini.

Considerato che la medesima questione è stata dichiarata non fondata da questa Corte con sentenza 5 luglio 1971, n. 175, in riferimento allo stesso articolo della Costituzione;

che non vengono addotti argomenti nuovi.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzione.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 22 maggio 1970, n. 283 (concessione d'amnistia e d'indulto), sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe e già dichiarata non fondata con la sentenza n. 175 del 5 luglio 1971.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.